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Lo Statuto

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI COTIGNOLA APS

 

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1. E' costituita, ai sensi della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, una Associazione di Promozione Sociale denominata “PRO LOCO DI COTIGNOLA APS”, di seguito rinominata “Pro Loco”, con sede nel Comune di Cotignola (RA), attualmente in Via Marconi n. 24, operante senza fini di lucro. L'eventuale trasferimento di sede all’interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea Ordinaria.

2. La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 2 - COSTITUZIONE E AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITÀ

1. La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio del Comune di Cotignola e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti e ospiti.

2. La Pro Loco non ha finalità di lucro, inteso come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forma indiretta o differita, e i suoi Soci operano a favore della medesima secondo i criteri del volontariato, operando con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.

3. La Pro Loco può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come ad esempio l'edizione e la pubblicazione di varia natura, installazioni fisse o in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o l'organizzazione (in Italia o all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.

4. La Pro Loco può aderire all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco dell’Emilia Romagna, nonché al comitato provinciale UNPLI di Ravenna nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I.

5. La Pro Loco è apartitica.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

1. La PRO LOCO DI COTIGNOLA APS è un’associazione, su base volontaria, di natura privatistica ma con rilevanza collettiva, è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità di promozione sociale e turistica, di valorizzazione di realtà e di potenzialità naturalistiche, culturali, storiche ed enogastronomiche del territorio in cui opera.

2. La Pro Loco persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate alla promozione, valorizzazione e animazione turistica del territorio, finalità che intende perseguire attraverso le seguenti attività prevalenti:

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; relativamente agli interventi di valorizzazione si aggiunge anche il patrimonio storico.

Tali attività di interesse generale potranno più specificamente declinarsi nelle seguenti azioni:

a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico e ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;

b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servono ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti a Cotignola e la qualità della vita dei residenti.

c) stimolare e promuovere l'ospitalità, l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;

d) stimolare, promuovere ed attuare attività tendenti a richiamare ospiti e visitatori per un incremento turistico nel paese;

e) proporre e sollecitare le varie Autorità competenti, anche ad assumere provvedimenti rivolti a migliorare l’offerta turistica di Cotignola attraverso la tutela e il recupero del suo patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, storico, culturale, folcloristico ed enogastronomico;

f) fornire agli ospiti e villeggianti assistenza con un piano dettagliato di informazioni turistiche;

g) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all’estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate.

3. Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati.

4. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

5. Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse anche attività diverse rispetto al precedente punto 2, se regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La PRO LOCO DI COTIGNOLA APS, per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo 3, autonomamente e/o in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e altre Associazioni ed Enti Pubblici e Privati si propone i seguenti obiettivi:

a) riunire intorno a sé tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo artistico, culturale, economico, enogastronomico e turistico della località;

b) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e promuovendo le iniziative atte a tutelare, valorizzare e far conoscere i valori naturali, artistici e culturali del luogo e della zona;

c) promuovere, organizzare, coordinare iniziative (manifestazioni culturali, scientifiche, storiche, sportive e ricreative, enogastronomiche, festeggiamenti, sagre, gare, lotterie, tombole, fiere, mercatini, pubblicazioni, convegni, conferenze, corsi, spettacoli pubblici, concerti, gite, escursioni, scambi di gruppi di persone con finalità turistiche e culturali, nonché iniziative di solidarietà sociale ecc.) che servono ad attirare ed a rendere più gradito il soggiorno dei turisti;

d) contribuire ad organizzare turisticamente la città ed il territorio del Comune, favorendo la valorizzazione turistica e culturale, salvaguardando le tradizioni locali, il dialetto, il patrimonio storico, artistico, culturale, folcloristico, enogastronomico ed ambientale della località;

e) favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;

f) sviluppare l’ospitalità e l’educazione turistica d’ambiente;

g) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all’educazione ,alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all’eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico- didattici per gruppi scolastici, ecc.);

h) curare l’immagine di Cotignola e il suo territorio con adeguate pubbliche relazioni e la produzione, pubblicazione e distribuzione (compresa la gestione di circoli, e la costituzione con altri soggetti pubblici o privati di qualsivoglia forma societaria) utile al raggiungimento degli scopi sociali.

Per il raggiungimento degli obiettivi statutari, l’Associazione ha la facoltà di stipulare convenzioni e contratti con Enti Pubblici, Associazioni e privati, aventi, in tali specifiche occasioni, comuni scopi e finalità.

L’attività dell’Associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati: Per grandi manifestazioni, afferenti gli scopi istituzionali, l’Associazione può avvalersi di entità prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate o da persone facenti parte di entità collettive associate. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

La sua attività di utilità sociale a favore degli Associati e di terzi, è svolta nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli Associati ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati.

ART. 4 - SOCI

1. I Soci della PRO LOCO DI COTIGNOLA APS si distinguono in:

a) Soci Ordinari;

b) Soci Sostenitori;

c) Soci Onorari.

2. Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nel territorio del Comune di Cotignola e altresì coloro che, pur non residenti, per motivazioni varie sono interessati all'attività della PRO LOCO DI COTIGNOLA APS.

3. Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

4. Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della PRO LOCO DI COTIGNOLA APS.

5. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.

2. Tutti i Soci hanno diritto:

a) a ricevere la tessera della Pro Loco;

b) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;

c) a frequentare i locali della, e tutte le attività promosse dalla, Pro Loco;

d) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di: cene sociali, acquisto pubblicazioni, biglietti di ingresso a manifestazioni promosse e/o organizzate dalla Pro Loco, convenzioni con attività commerciali;

e) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;

f) di essere eletti, purché maggiorenni, alle cariche direttive della Pro Loco;

g) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto della Pro Loco;

h) di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

3. I soci minorenni potranno esercitare i diritti di voto e di rappresentanza all’interno dell’Assemblea attraverso gli esercenti la potestà genitoriale.

4. I Soci hanno l'obbligo di:

a) rispettare lo Statuto e gli eventuali Regolamenti della Pro loco e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) versare nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota associativa alla Pro Loco;

c) non operare in concorrenza e/o contro l'attività della Pro Loco;

d) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

ART. 6 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

2. Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

3. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

4. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.

5. La qualità di socio si perde:

1. per decesso;

2. per recesso;

3. per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 1 (un) anno;

4. per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

6. L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l’associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

7. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

8. Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

9. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

10. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 7 – ORGANI

1. Sono organi della PRO LOCO DI COTIGNOLA APS:

- l’Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- l’Organo di Controllo;

- il Revisore dei Conti.

2. Sono organismi ausiliari della PRO LOCO DI COTIGNOLA APS:

- il Vicepresidente;

- il Segretario;

- il Tesoriere;

- il Presidente Onorario.

3. L’Organo di Controllo citato al punto 1, verrà nominato qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, richiamate all’art. 12 del presente statuto.

4. Il Revisore dei Conti citato al punto 1, verrà nominato qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 31 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, richiamate all’art. 13 del presente statuto.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci. Ogni Socio esprime un voto.

2. Alle Assemblee hanno diritto di voto i Soci che abbiano versato la quota associativa sia dell’anno precedente che dell’anno in corso e comunque prima della data di svolgimento di ogni Assemblea. E' consentita una delega, da rilasciarsi ad altro socio in forma scritta con firma autografa di entrambe le parti e accompagnata dalla copia del documento di identità del delegante.

3. All'Assemblea prendono parte tutti i Soci Sostenitori che sono in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.

4. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.

5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.

6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci (in regola con il versamento della quota dell’anno in corso e comunque prima della data di svolgimento dell’Assemblea) almeno sette giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria o posta elettronica o con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco, o tramite pubblicazione elettronica sul sito internet della Pro Loco stessa e/o anche con l'affissione dello stesso all'Albo pretorio del Comune e nei punti esterni di maggiore visibilità.

7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno 24 (venti quattro) ore dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati.

8. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, anche su richiesta sottoscritta e motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio, per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.

9. L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di aprile.

10. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente per deliberare eventuali modifiche al presente statuto o lo scioglimento della Pro Loco. L’Assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta sottoscritta da almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto al voto, o si richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio.

11. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quinti degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci. Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

12. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità;

13. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

14. L’eventuale scioglimento della Pro Loco deve essere deliberato secondo le disposizioni di cui al successivo art. 18.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 15 (quindici), restano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili, eletti dall’Assemblea dei soci. Tuttavia, per assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti l’assemblea ordinaria elettiva può deliberare l'aumento, prima dell'elezione, del numero dei componenti da eleggere fino ad un numero comunque non superiore ad un quinto dei soci iscritti.

2. L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti dei Consiglio direttivo con votazione segreta.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei Componenti.

4. I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

5. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei suoi componenti, l’intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l’Assemblea elettiva per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

6. Il Consiglio Direttivo decade se l’Assemblea dei soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario. In questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell’Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l’Assemblea elettiva per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

7. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all’Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d’attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull’attività svolta.

In particolare il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere ed un Segretario;

- cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

- predispone bilancio o rendiconto;

- stabilisce l’entità della quota associativa annuale;

- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;

- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017, nei limiti disposti dalla normativa vigente.

- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.

10. Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 7 (sette) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

11. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell’attività della Pro Loco che possono partecipare senza diritto di voto.

12. Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

ART. 10 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente della PRO LOCO DI COTIGNOLA APS è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto, che dovrà avvenire entro 45 (quaranta cinque) giorni dall'Assemblea di elezione delle cariche.

2. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio direttivo al suo interno a scrutinio segreto.

3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.

4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente.

5. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo il quale provvederà all'elezione del nuovo Presidente entro un termine di 45 (quaranta cinque) giorni.

6. Il Presidente è il rappresentante legale della PRO LOCO DI COTIGNOLA APS ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco.

7. Il Presidente è assistito dal Segretario.

ART. 11 - SEGRETARIO E TESORIERE

1. Il Tesoriere ed il Segretario sono eletti nel Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, con votazione segreta. Il Segretario ed il Tesoriere, se non Consiglieri, sono nominati dall'assemblea dei soci, assistono alle riunioni del Consiglio direttivo ma non hanno diritto di voto.

2. Il Segretario assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

3. Il Tesoriere cura, insieme al Presidente, la tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché segue i movimenti contabili della PRO LOCO DI COTIGNOLA APS e le relative registrazioni.

ART. 12 – ORGANO DI CONTROLLO

1. La costituzione dell’Organo di Controllo all’interno della Pro loco è obbligatorio quando siano superati per due esercizi consecutivi 2 (due) dei seguenti limiti:

a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari o superiore ad Euro 110.000,00 (cento dieci mila /00);

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari o superiori ad Euro 220.000,00 (duecento venti mila /00);

c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari o superiori a 5 (cinque) unità.

2. L'Organo di Controllo è composto da tre membri compreso il suo Presidente. È facoltà dell’Assemblea ed in presenza dei requisiti di legge nominare un Organo di Controllo monocratico.

3. L’Organo di Controllo è eletto dall’Assemblea che provvede altresì alla nomina di due supplenti per l’ipotesi in cui l’Organo abbia composizione collegiale e di un Sostituto per l'ipotesi di Organo di Controllo in composizione monocratica.

4. Uno dei componenti dell'Organo di Controllo in composizione collegiale ed uno dei supplenti, ovvero l’Unico Componente ed il relativo Sostituto qualora l’organo abbia composizione monocratica, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

5. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

6. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

7. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

8. L'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, resta in carica quattro anni (o tre secondo mandato del consiglio direttivo), salvo dimissioni o decadenza. Qualora nel corso del mandato uno o più di detti componenti dovessero cessare dall’incarico per qualsiasi motivo vi subentra il supplente che ha ricevuto il maggior numero di voti ovvero quello in possesso dei requisiti di Legge, o il sostituto se trattasi di Organo monocratico.

ART. 13 – REVISORE DEI CONTI

1. La Pro Loco sarà obbligata a nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, qualora superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari o superiore ad Euro 1.100.000,00 (un milione cento mila /00);

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari o superiori ad Euro 2.200.000,00 (due milioni duecento mila /00);

c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari o superiori a 12 (dodici) unità.

2. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117.

ART. 14 - PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco e viene eletto con votazione segreta.

2. AI Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti, ferma restando la rappresentanza legale in capo al presidente pro tempore in carica.

ART. 15 - ENTRATE E SPESE – PATRIMONIO

1. Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

a) quote e contributi dei Soci;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

d) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci ed a terzi, attraverso lo svolgimento di attività economiche di cui all’art. 3 punto 4 del presente statuto;

g) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;

j) il patrimonio della Pro Loco è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione.

2. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione della PRO LOCO DI COTIGNOLA APS devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

4. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

ART. 16 – PRESTAZIONI DEI SOCI E VOLONTARI

1. La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

2. La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.

3. Per promuovere verso i cittadini la cultura della gratuità e del dono e favorire esperienze concrete della pratica del volontariato, in occasione di manifestazioni o specifiche iniziative o progetti afferenti gli scopi statutari della Pro Loco, la stessa potrà, per quell’evento, attività o progetto, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Pro Loco stessa, purché debitamente assicurate. A tal fine verrà istituito uno specifico registro dei volontari singoli che, pur non aderendo alla Pro Loco, intendano contribuire con la loro attività, in forma libera e gratuita, alla realizzazione di iniziative a carattere civico e solidaristico.

4. Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite.

5. Il Consiglio Direttivo delibera preventivamente e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.

ART. 17 - RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

1. Il Consiglio Direttivo della Pro Loco deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall’Assemblea dei soci annualmente.

2. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza, come previsto dalle norme vigenti in materia.

3. Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.

ART. 18 – SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.

2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente restanti, sentito l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente al momento dello scioglimento e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devolute con espresso vincolo di destinazione a fini di utilità sociale in favore di Enti del Terzo Settore con finalità analoghe alla Pro Loco.

3. I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici, sentito l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente al momento dello scioglimento e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devoluti al Comune nel cui territorio la Pro Loco ha sede con vincolo di destinazione a fini di utilità sociale.

ART. 19 – CONCILIAZIONE

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina di un conciliatore.

2. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall’assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da UNPLI Comitato Regionale Emilia Romagna.

3. La determinazione raggiunta con l’ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l’assemblea a maggioranza dei componenti.

4. In caso di comprovate difficoltà, l'Assemblea della Pro Loco, convocata in forma straordinaria, può richiedere ad UNPLI Comitato Regionale Emilia Romagna il commissariamento.

5. Sono salve le norma inderogabili di legge.

ART. 20 - NORME FINALI

1. L'atto costitutivo, lo statuto, le eventuali modifiche, l’atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sulla attività, approvati dalla Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge, nei termini previsti.

2. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle specifiche leggi di settore.

Statuto approvato dall’Assemblea straordinaria dei Soci del 26/06/2019.

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